Extract from “gli arbitrari internazionali, ed il trattato di Washington” by Auguste Pierantoni, Naples, 1872.

Il trattato contempla il caso, cbe tutti i reclami possano essere ammessi, poichè con l’articolo VII, stabilisce che il tribunale potrà, se lo troverà conveniente, decretare una somma da pagarsi dall’ Inghilterra per tutti i reclami inclirizzati.

Il trattato considera il caso, in cui alcuni reclami potrebbero per la loro dubbiezza impedire questo modo sommario di decisione, poichè l’art. X, stabilisce che, se il tribunale non decreterà una somma, una volta tanto, si nomini un uffieio di assessori per veriticare quali sono i reclami valevoli.

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I contraenti perciò stipularono reciprocità ed eguaglianza di diritti; all’ America il diritto di presentare tutti i reclami, all’ Inghilterra la latitudine di respingerli tutti e subordinatamente di restringere la misura dei danni.

Infine le due potenze convennero, mediante l’articolo XI, di considerate le decisioni del tribunale “come un regolamento completo finale, assoluto di tutti i reclami sopra menzionati.

Il principio di ermeneutica legale che tutte le clausole delle couvenzioni s’interpretano le une con le altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall’ altra, riconferma la pienezza della volontà delle parti a deferire ai giudici ogni specie di reclamo, indipendentemente dalla loro relativa giustizia, la quale è quistione di merito, che spetta agli arbitri di decidere.

Ma se i termini del trattato fossero oscuri, sarebbe opportuno di risalire ai motivi del la convenzione.

E volentieri procederò, benanche a tale novella indagine, poichè la è tanto valorosa da dilegnare ogni altra possibile obbiezione. Il protocollo riferito nella prima parte del mio scritto avverte che i commissari americani esposero in termini esattissimi tutti i capi dei loro reclami. Essi parlarono di numerose perdite dirette (extensive direct losses) e danni indiretti (indirect injury) risultanti dal passaggio sotto bandiera britannica di una grande parte della marina mercantile americana, dell’ aumento dei prezzi d’assicurazione, del prolongamento della guerra e dell’ aggiunta di una somma considerevole alle spese occorse per la guerra e per la soppressione della ribellione.

E questi medesimi capi invariabilmeute furono ripetuti nella memoria presentata al tribunale.

L’Inghilterra però per la voce di alcuni nomini di Stato e per i clamori della sua reputatissima stain pa crede di poter sostenere che una esplicita rinunzia dei danni derivati dalla protratta guerra sia stata fatta nella discussione del trattato. Che vi ha di essatto in questa allegazione?

Reca il processo verbale che i coinmissarii proposero pure che l’altre commissione s’intendesse interno una somma da pagarsi dalla Gran Bretagna agli Stati Uniti in una volta per tutti i reclami principali ed interessi. Mediante questo regolamento avrebbero rinunziato ai loro reclami per danni indiretti; e dichiararono non esservi pregiudizio tuttavia pel dritto di reclamare pei danni indiretti, se alcun regolamento di tal genere non fosse conchiuso.

E certo che se l’Inghilterra avesse allora accettato un regolamento immediato ed il pagamento di una somma fissa, non soltanto sarebbe mancato l’oggetto a’ reclami, ma l’istesso oggetto del trattato. Invece i commissarii inglesi contestarono in genere tutte le pretese degli Stati Uniti, si ricusarono al regolamento proposto ed offrirono soltanto di sottomettersi ad un arbitrate, purchè si trovasse un arbitro conveniente eche si convenissero i punti, ai quali l’arbitrato si applicherebbe.

E gli agenti americani risposero, esponendo il loro dolore che fosse andato a monte la proposta di una somma, l’arbitrato non essendo il regolamento amichevole (the amicable settlement) in considerazione del quale avrebbero rinunziato alle loro domande di danni interessi.

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Risulta inoltre dalla lettura. del processo verbale che le espressioni amicable settle, ment furono adoperate per la richiesta di una liquidazione iinmediata senza arbitrato, e che negli altri luoghi in cui si parlò di accommodamento sotto altre forme si usò la semplice parola settlement o speedy settlement, (pronta liquidazione.) Espressioni, che hanno diverso valore, e che non permettono di dire, come vorrebbe sostenere l’ Inghilterra, che l’arbitro presente sia lo stesso settlement, di cui fu prima discorso dall’ America.

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I commissarii inglesi non dovettero essere sorpresi dagli Americani, poichè eglino sapevano che si potesse elevar pretesa dei danni indiretti.

L’alta commissione si riunì à Washington, soltanto perchè non era stato ratificata dal Senato dell’ Unione la precedente convenzione. E tra le ragioni del rigetto della medesima non ultima fù quella che non vi erano compresi i reclami indiretti. Se dunque i negoziatori inglesì erano avvertiti, perchè tacquero? Perchè a fronte delle esplicite riserve e condizioni degli agenti degli Stati Uniti non usarono alcuna espressione, che significar potesse varietà di pensiero, di mente?

L’Inghilterra perciò non può trarre alcun argomento in favore dal fatto che i commissarii americani proposero di esser disposti a rinunziare ai danni indiretti, se amichevolmente e con somma fissa, immediatamente allora si fosse dato fine alia controversia.

Se pure i commissarii americani non ne avessero fatto speciale riserva, il loro diritto di presentare la istanza al tribunale arbitrale di Ginevra per i danni indiretti non sarebbe pregiudicato. Spetta poi al Tribunal di esaminare la giustizia ed il fondamento, così di questi, come degli altri danni; ma niun limite alia proposta di domande scaturisce dalla lettera e dalla ragione del trattato.